(Codice della navigazione-art. 534)
                              Art. 534. 
             (Obbligo di evitare o diminuire il danno). 
 
  Il comandante della  nave,  l'assicurato  e  i  suoi  dipendenti  e
preposti devono fare quanto e' loro possibile per evitare o diminuire
il danno. 
 
  In deroga all'articolo 1914, secondo comma, del  codice  civile  le
parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il  danno
siano a carico dell'assicuratore solo per  quella  parte  che,  unita
all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata,
anche se non si e' raggiunto lo scopo, salvo che  l'assicurato  provi
che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.