Art. 536.
(Danni di avaria comune).
L'assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei
limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di
avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a
contribuzione, la facolta' di surrogarsi all'assicurato nei diritti a
quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.