(Codice della navigazione-art. 536)
                              Art. 536. 
                      (Danni di avaria comune). 
 
  L'assicuratore deve risarcire, per il  loro  intero  ammontare  nei
limiti del contratto, i danni e le  spese  prodotte  da  un  atto  di
avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a
contribuzione, la facolta' di surrogarsi all'assicurato nei diritti a
quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.