Art. 537.
(Indennita' per contributi di avaria comune).
Nel calcolo dell'indennita' dovuta dall'assicuratore per contributi
di avaria comune a carico dell'assicurato, si assume come valore
assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale
l'assicurazione e' stata stipulata. A tale valore deve farsi
riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa e' stato
oggetto di stima.
L'ammontare del danno da risarcire e' dato dalla quota di
contribuzione posta a carico dell'assicurato dal regolamento
d'avaria, purche' dell'inizio del procedimento di liquidazione sia
stato dato avviso all'assicuratore, prima dell'adunanza di
discussione di cui all'articolo 614 o della stipula del chirografo
d'avaria, in modo che l'assicuratore medesimo possa intervenire nel
procedimento stesso.