(Codice della navigazione-art. 537)
                              Art. 537. 
            (Indennita' per contributi di avaria comune). 
 
  Nel calcolo dell'indennita' dovuta dall'assicuratore per contributi
di avaria comune a carico  dell'assicurato,  si  assume  come  valore
assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla  quale
l'assicurazione  e'  stata  stipulata.  A  tale  valore  deve   farsi
riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa  e'  stato
oggetto di stima. 
 
  L'ammontare  del  danno  da  risarcire  e'  dato  dalla  quota   di
contribuzione  posta  a  carico   dell'assicurato   dal   regolamento
d'avaria, purche' dell'inizio del procedimento  di  liquidazione  sia
stato  dato   avviso   all'assicuratore,   prima   dell'adunanza   di
discussione di cui all'articolo 614 o della  stipula  del  chirografo
d'avaria, in modo che l'assicuratore medesimo possa  intervenire  nel
procedimento stesso.