(Codice della navigazione-art. 538)
                              Art. 538. 
       (Indennita' per ricorso di terzi danneggiati da urto). 
 
  Nel calcolo dell'indennita' dovuta dall'assicuratore per ricorso di
terzi, danneggiati da urto, contro l'armatore, si assume come  valore
assicurabile il valore della nave determinato a  sensi  dell'articolo
515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo
del viaggio per il suo ammontare lordo.