(Codice della navigazione-art. 539)
                              Art. 539. 
                       (Sinistri successivi). 
 
  Se   le   cose   assicurate    subiscono,    durante    il    tempo
dell'assicurazione, piu' sinistri  successivi,  si  devono  computare
nell'indennita', anche in caso di abbandono, le somme che sono  state
pagate all'assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti,
avvenuti nel corso dello stesso viaggio.