Art. 539.
(Sinistri successivi).
Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo
dell'assicurazione, piu' sinistri successivi, si devono computare
nell'indennita', anche in caso di abbandono, le somme che sono state
pagate all'assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti,
avvenuti nel corso dello stesso viaggio.