(Codice della navigazione-art. 540)
                              Art. 540. 
                       (Abbandono della nave). 
 
  L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore la nave  ed  esigere
l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi: 
    a) quando la nave e' perduta, o e' divenuta assolutamente inabile
alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto  i
mezzi di riparazione necessari, ne'  la  nave  puo',  anche  mediante
alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi,
ne' procurarseli facendone richiesta altrove; 
    b) quando la nave si presume perita; 
    c) quando l'ammontare totale delle spese per la  riparazione  dei
danni materiali subiti dalla nave raggiunge  i  tre  quarti  del  suo
valore assicurabile.