Art. 540.
(Abbandono della nave).
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore la nave ed esigere
l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando la nave e' perduta, o e' divenuta assolutamente inabile
alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i
mezzi di riparazione necessari, ne' la nave puo', anche mediante
alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi,
ne' procurarseli facendone richiesta altrove;
b) quando la nave si presume perita;
c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei
danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo
valore assicurabile.