Art. 541.
(Abbandono delle merci).
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere
l'indennita' per perdita totale, nei seguenti casi:
a) quando le merci sono totalmente perdute;
b) quando la nave si presume perita;
c) quando nei casi previsti nella lettera a dell'articolo
precedente, dalla data della perdita o della innavigabilita' della
nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per
quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed
imbarcate per la prosecuzione del viaggio;
d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per
deterioramento o perdita in quantita' superano i tre quarti del
valore assicurabile.