(Codice della navigazione-art. 541)
                              Art. 541. 
                      (Abbandono delle merci). 
 
  L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore le merci ed  esigere
l'indennita' per perdita totale, nei seguenti casi: 
    a) quando le merci sono totalmente perdute; 
    b) quando la nave si presume perita; 
    c)  quando  nei  casi  previsti  nella  lettera  a  dell'articolo
precedente, dalla data della perdita o  della  innavigabilita'  della
nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei  mesi  per
quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate  ed
imbarcate per la prosecuzione del viaggio; 
    d) quando, indipendentemente da  qualsiasi  spesa,  i  danni  per
deterioramento o perdita in  quantita'  superano  i  tre  quarti  del
valore assicurabile.