Art. 542.
(Abbandono del nolo).
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore il nolo da
guadagnare al momento del sinistro ed esigere l'indennita' per
perdita totale nei seguenti casi:
a) quando il diritto al nolo e' totalmente perduto per
l'assicurato;
b) quando la nave si presume perita.