(Codice della navigazione-art. 542)
                              Art. 542. 
                        (Abbandono del nolo). 
 
  L'assicurato  puo'  abbandonare   all'assicuratore   il   nolo   da
guadagnare al  momento  del  sinistro  ed  esigere  l'indennita'  per
perdita totale nei seguenti casi: 
  a)  quando  il  diritto  al  nolo   e'   totalmente   perduto   per
l'assicurato; 
  b) quando la nave si presume perita.