(Codice della navigazione-art. 543)
                              Art. 543. 
         (Forma e termini della dichiarazione di abbandono). 
 
  L'abbandono deve essere dichiarato  per  iscritto  all'assicuratore
nel termine di due mesi ovvero, se  il  sinistro  e'  avvenuto  fuori
d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi  dalla
data del sinistro o da quella in cui  l'assicurato  provi  di  averne
avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine e' di due
mesi e decorre dal giorno in cui la  nave  e'  stata  cancellata  dal
registro d'iscrizione. Se l'abbandono ha  per  oggetto  la  nave,  la
dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta  nell'articolo
249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti.  Tuttavia
se  nel  sinistro  e'  andato  perduto  l'atto  di  nazionalita',  la
pubblicazione e' compiuta con la trascrizione nella matricola. 
 
  La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto  la  nave  deve
essere notificata all'assicuratore, in ogni altro  caso  deve  essere
portata  a  conoscenza   dell'assicuratore   medesimo   con   lettera
raccomandata. 
 
  Trascorsi i termini  di  cui  al  primo  comma,  l'assicurato  puo'
esercitare soltanto l'azione di avaria.