Art. 543.
(Forma e termini della dichiarazione di abbandono).
L'abbandono deve essere dichiarato per iscritto all'assicuratore
nel termine di due mesi ovvero, se il sinistro e' avvenuto fuori
d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla
data del sinistro o da quella in cui l'assicurato provi di averne
avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine e' di due
mesi e decorre dal giorno in cui la nave e' stata cancellata dal
registro d'iscrizione. Se l'abbandono ha per oggetto la nave, la
dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta nell'articolo
249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia
se nel sinistro e' andato perduto l'atto di nazionalita', la
pubblicazione e' compiuta con la trascrizione nella matricola.
La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve
essere notificata all'assicuratore, in ogni altro caso deve essere
portata a conoscenza dell'assicuratore medesimo con lettera
raccomandata.
Trascorsi i termini di cui al primo comma, l'assicurato puo'
esercitare soltanto l'azione di avaria.