(Codice della navigazione-art. 544)
                              Art. 544. 
(Comunicazioni da farsi dall'assicurato nel dichiarare l'abbandono). 
 
  Nel   dichiarare   l'abbandono,   l'assicurato   deve    comunicare
all'assicuratore se  sulle  cose  abbandonate  sono  state  fatte  od
ordinate altre assicurazioni,  ovvero  gravano  diritti  reali  o  di
garanzia. 
 
  In mancanza, l'assicuratore e' tenuto ad  effettuare  il  pagamento
dell'indennita' solo dal  momento  nel  quale  tali  indicazioni  gli
vengono fornite dall'assicurato. 
 
  In  caso  di   comunicazioni   false   o   scientemente   inesatte,
l'assicurato  perde   ogni   dir   itto   derivante   dal   contratto
d'assicurazione.