Art. 545.
(Oggetto dell'abbandono).
L'abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza
condizioni.
Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l'assicuratore
al momento del sinistro, che da' luogo all'abbandono, ed i diritti
che, relativamente alle cose stesse, spettano all'assicurato verso
terzi.
Se l'assicurazione non copre l'intero valore assicurabile della
cosa, l'abbandono e' limitato ad una parte della cosa stessa,
proporzionale alla somma assicurata.