(Codice della navigazione-art. 545)
                              Art. 545. 
                      (Oggetto dell'abbandono). 
 
  L'abbandono  delle  cose  assicurate  deve   essere   fatto   senza
condizioni. 
 
  Esso deve comprendere tutte le cose in rischio  per  l'assicuratore
al momento del sinistro, che da' luogo all'abbandono,  ed  i  diritti
che, relativamente alle cose stesse,  spettano  all'assicurato  verso
terzi. 
 
  Se l'assicurazione non copre  l'intero  valore  assicurabile  della
cosa, l'abbandono  e'  limitato  ad  una  parte  della  cosa  stessa,
proporzionale alla somma assicurata.