(Codice della navigazione-art. 546)
                              Art. 546. 
                      (Effetti dell'abbandono). 
 
  Se la validita' dell'abbandono non e' stata contestata entro trenta
giorni da quello nel quale la dichiarazione  di  abbandono  e'  stata
portata  a  conoscenza  dell'assicuratore,  ovvero  se  la  validita'
dell'abbandono e' stata giudizialmente riconosciuta, l'assicurato  ha
diritto a percepire l'indennita' per perdita totale. 
 
  La  proprieta'  delle  cose  abbandonate  ed  i  diritti   indicati
nell'articolo precedente si trasferiscono all'assicuratore dal giorno
in  cui  gli  e'  stata  portata  a   conoscenza   la   dichiarazione
d'abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni  da  quello  nel
quale la validita' dell'abbandono e' divenuta incontestabile a  norma
del comma precedente, l'assicuratore dichiari all'assicurato  di  non
volerne profittare. 
 
  La dichiarazione dell'assicuratore deve essere fatta, pubblicata  e
portata  a   conoscenza   dell'assicurato   nelle   forme   richieste
dall'articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.