Art. 546.
(Effetti dell'abbandono).
Se la validita' dell'abbandono non e' stata contestata entro trenta
giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono e' stata
portata a conoscenza dell'assicuratore, ovvero se la validita'
dell'abbandono e' stata giudizialmente riconosciuta, l'assicurato ha
diritto a percepire l'indennita' per perdita totale.
La proprieta' delle cose abbandonate ed i diritti indicati
nell'articolo precedente si trasferiscono all'assicuratore dal giorno
in cui gli e' stata portata a conoscenza la dichiarazione
d'abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel
quale la validita' dell'abbandono e' divenuta incontestabile a norma
del comma precedente, l'assicuratore dichiari all'assicurato di non
volerne profittare.
La dichiarazione dell'assicuratore deve essere fatta, pubblicata e
portata a conoscenza dell'assicurato nelle forme richieste
dall'articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.