(Codice della navigazione-art. 547)
                              Art. 547. 
                           (Prescrizione). 
 
  I diritti derivanti dal contratto di assicurazione  si  prescrivono
con il decorso di un anno. 
 
  Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo  2952  del  codice
civile,   per   la   prescrizione   del   diritto   al   risarcimento
dell'assicurato verso l'assicuratore, il termine decorre  dalla  data
del sinistro ovvero da quella in cui  l'assicurato  provi  di  averne
avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della  nave,  dal
giorno in cui questa e' stata cancellata dal registro d'iscrizione. 
 
  L'esercizio  dell'azione  per   ottenere   l'indennita',   mediante
abbandono  delle  cose   assicurate,   interrompe   la   prescrizione
dell'azione per il conseguimento dell'indennita' d'avaria, dipendente
dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.