Art. 547.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono
con il decorso di un anno.
Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2952 del codice
civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento
dell'assicurato verso l'assicuratore, il termine decorre dalla data
del sinistro ovvero da quella in cui l'assicurato provi di averne
avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal
giorno in cui questa e' stata cancellata dal registro d'iscrizione.
L'esercizio dell'azione per ottenere l'indennita', mediante
abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione
dell'azione per il conseguimento dell'indennita' d'avaria, dipendente
dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.