(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 479)
                              Art. 479. 
             (Designazione alle funzioni di cancelliere) 

 
  Al principio di ogni anno, il comandante di porto  designa  per  le
funzioni di cancelliere  un  ufficiale  subalterno  del  corpo  delle
capitanerie di porto.