(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 480)
                              Art. 480. 
               (Determinazione del giorni di udienza) 

 
  Le udienze di trattazione delle cause  sono  tenute  nei  giorni  e
nelle ore che il  comandante  di  porto  stabilisce  con  decreto  al
principio di ogni anno; nei  casi  di  urgenza  possono,  su  istanza
dell'interessato, essere fissate udienze speciali.