Art. 482. (Gratuito patrocinio) Il beneficio del gratuito patrocinio, per le cause che devono essere trattate avanti i comandanti di porto, e' concesso dalla commissione costituita presso il tribunale, nella cui circoscrizione ha sede il comandante di porto competente. In caso di urgenza, il comandante di porto puo' ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che versa in condizioni di poverta', a termini delle disposizioni vigenti in materia, salvo convalida della commissione predetta.