(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 482)
                              Art. 482. 
                        (Gratuito patrocinio) 

 
  Il beneficio del gratuito  patrocinio,  per  le  cause  che  devono
essere trattate avanti i  comandanti  di  porto,  e'  concesso  dalla
commissione costituita presso il tribunale, nella cui  circoscrizione
ha sede il comandante di porto competente. 
  In caso di urgenza,  il  comandante  di  porto  puo'  ammettere  al
beneficio del gratuito patrocinio la parte che versa in condizioni di
poverta', a termini delle  disposizioni  vigenti  in  materia,  salvo
convalida della commissione predetta.