(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 283)
                 Art. 283. (Art. 78 del Testo Unico) 
             LOCALITA' DI RILEVAMENTO DEL LIVELLO SONORO 

 
  La localita' di rilevamento deve essere su  di  uno  spazio  libero
piano e senza ostacoli che possano produrre  sensibili  perturbazioni
del  campo  sonoro;  durante  le  prove  non   deve   esservi   vento
apprezzabile. 
  Il livello dei rumore di fondo deve essere  almeno  10  dB  (B)  al
disotto del livello da rilevare.