Art. 285. (Art. 78 del Testo Unico) CONTROLLO E APPROVAZIONE DEI SINGOLI ESEMPLARI Le due prove di cui all'art. 215 vengono effettuate in occasione di prove di omologazione del tipo di veicolo e di approvazione del tipo di dispositivo silenziatore. Per le verifiche dei singoli esemplari, sia che si tratti di silenziatori nuovi sia di silenziatori usati, e' sufficiente effettuare la prova con veicolo immobile. In tale caso il livello sonoro non deve risultare superiore al valore corrispondente al limite stabilito per la categoria cui appartiene il veicolo, diminuito dello scarto accettato in occasione dell'approvazione del tipo di silenziatore tra i livelli rilevati nelle due prove prescritte. Pertanto per ogni tipo di silenziatore e per ogni tipo di veicolo dovra' essere indicato insieme agli estremi di approvazione, il numero di giri ed il valore del livello sonoro da non superare nel controllo dei singoli esemplari con la prova a veicolo immobile. Per le macchine agricole a cingoli (categoria L) nelle verifiche dei singoli esemplari non debbono essere superati i livelli sonori stabiliti nell'art. 214. Nei controlli di esemplari di silenziatori nuovi di fabbrica, detto livello deve essere in ogni caso ridotto di 2 dB.