(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 286)
 
    

 
                  Art. 286. (Art. 78 del Testo Unico) 
             APPARECCHI PER LA MISURA DEL LIVELLO SONORO 

 
  Per l'accertamento  del  livello  sonoro  devono  essere  impiegati
fonometri  di  tipo   normalizzato,   in   corrette   condizioni   di
funzionamento;  il  campo   di   misura   deve   comprendere   almeno
l'intervallo da 70 a 100 dB (curva di risposta B). 
  I fonometri devono essere di  solida  costruzione,  particolarmente
adatti per misure da eseguirsi all'aperto  e  quindi  poco  sensibili
alle variazioni di temperatura e di umidita'. 
  Qualora il microfono  sia  connesso  con  lo  strumento  di  misura
mediante cavo di collegamento, occorre che tale cavo  non  alteri  le
caratteristiche elettriche dell'apparecchio, o quanto meno le  alteri
in modo noto, cosi' da poter rettificare le letture sullo  strumento,
in relazione alla correzione dovuta all'effetto del cavo. 
  Tutte  le  altre,  caratteristiche  dei  fonometri  devono   essere
conformi   a   quelle   previste   nelle   norme   C.E.I.   (Comitato
Elettrotecnico italiano); e' ammesso l'impiego di fonometri  conformi
alle norme A.S.A. (American Standard Association). 
  Il fonometro deve essere dotato  di  un  dispositivo  supplementare
inseribile a volonta' e opportunamente  indicato,  per  aumentare  la
costante di tempo dello strumento fino al valore di un secondo.