Art. 289. (Art. 79 del Testo Unico) APPROVAZIONE DEI TIPI Su ogni esemplare dei dispositivi approvati debbono essere indicati in maniera chiara ed indelebile e facilmente visibile sui dispositivi montati, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione, questi ultimi estremi debbono essere ripetuti sui singoli elementi qualora il dispositivo sia formato di piu' parti separate.