(Regolamento-art. 502)
 
                              Art. 502. 
 
  Per il pagamento delle paghe e degli assegni  alle  guardie  ed  ai
graduati  di  pubblica  sicurezza,  si   spediscono   dal   Ministero
dell'interno  mandati  di  anticipazione  a  favore  degli  ufficiali
incaricati di  tale  servizio  dalle  prefetture,  in  ragione  delle
guardie che trovansi in servizio per ciascuna provincia. 
 
  A queste anticipazioni si applicano le disposizioni  contenute  nel
capo IV del presente titolo, escluse solamente quelle dell'art. 377.