Art. 502. Per il pagamento delle paghe e degli assegni alle guardie ed ai graduati di pubblica sicurezza, si spediscono dal Ministero dell'interno mandati di anticipazione a favore degli ufficiali incaricati di tale servizio dalle prefetture, in ragione delle guardie che trovansi in servizio per ciascuna provincia. A queste anticipazioni si applicano le disposizioni contenute nel capo IV del presente titolo, escluse solamente quelle dell'art. 377.