(Regolamento-art. 504)
 
                              Art. 504. 
 
  Quando una guardia  od  un  graduato  passi  da  una  provincia  ad
un'altra, il prefetto  dal  quale  cessa  di  dipendere  dispone  per
l'invio all'altro della situazione del rispettivo conto di paga. 
 
  Tale  situazione  sara'  unita  alla  giustificazione   del   primo
pagamento fatto nella nuova residenza.