Art. 505. Il procedimento stabilito nel presente capo per le guardie di pubblica sicurezza sara' seguito anche per le paghe e gli assegni delle guardie di finanza, dei guardiani alle carceri, dei cantonieri stradali, delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia e del personale degli altri corpi aventi somigliante costituzione; salvo che fosse trovato piu' conveniente di provvedere con mandati a disposizione, nel qual caso saranno osservate le norme del capo III di questo titolo.