(Regolamento-art. 505)
 
                              Art. 505. 
 
  Il procedimento stabilito nel  presente  capo  per  le  guardie  di
pubblica sicurezza sara' seguito anche per le  paghe  e  gli  assegni
delle guardie di finanza, dei guardiani alle carceri, dei  cantonieri
stradali, delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia  e
del personale degli  altri  corpi  aventi  somigliante  costituzione;
salvo che fosse trovato piu' conveniente di provvedere con mandati  a
disposizione, nel qual caso saranno osservate le norme del  capo  III
di questo titolo.