Art. 146. (Albo unico dei consulenti finanziari) 1. Sono iscritti all'albo, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all'articolo 148. Nelle sezioni dell'albo sono altresi' indicati i soggetti cancellati. 2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo; d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all'albo; e) denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera e ha operato, con l'indicazione dei relativi periodi di operativita' ovvero denominazione della societa' di consulenza finanziaria per conto della quale il consulente finanziario autonomo svolge o ha svolto l'attivita' di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi periodi di operativita'; f) estremi degli eventuali provvedimenti di radiazione o di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti degli iscritti nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio della loro attivita'; g) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 153; h) la circostanza che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera sotto supervisione ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c); i) la condizione di "impossibilita' ad operare" per intervenuta perdita dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 2, lettere f) e g), a seguito dell'interruzione del rapporto professionale con una societa' di consulenza finanziaria. 3. Per ciascuna societa' di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo: a) denominazione sociale; b) data di costituzione; c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; d) estremi del provvedimento di iscrizione all'albo; e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; f) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 153; g) i nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la societa' si avvale. 4. Per i soggetti che sono stati cancellati dall'albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 3, e' indicata la data di cancellazione. 5. Non e' possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.