(Allegato-art. 146)
 
                              Art. 146. 
 
               (Albo unico dei consulenti finanziari) 
 
  1. Sono iscritti all'albo, in tre distinte  sezioni,  i  consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti  finanziari
autonomi e le societa' di  consulenza  finanziaria  in  possesso  dei
requisiti indicati all'articolo 148.  Nelle  sezioni  dell'albo  sono
altresi' indicati i soggetti cancellati. 
 
  2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo: 
 
  a) cognome e nome; 
 
  b) luogo e data di nascita; 
 
  c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo; 
 
  d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all'albo; 
 
  e) denominazione dei soggetti abilitati  per  conto  dei  quali  il
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede  opera  e  ha
operato, con  l'indicazione  dei  relativi  periodi  di  operativita'
ovvero denominazione della societa'  di  consulenza  finanziaria  per
conto della quale il consulente  finanziario  autonomo  svolge  o  ha
svolto l'attivita' di consulenza finanziaria, con  l'indicazione  dei
relativi periodi di operativita'; 
 
  f)  estremi  degli  eventuali  provvedimenti  di  radiazione  o  di
sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei  confronti  degli
iscritti nonche' ogni altro  provvedimento  incidente  sull'esercizio
della loro attivita'; 
 
  g)  luogo  di   conservazione   della   documentazione   comunicato
all'Organismo ai sensi dell'articolo 153; 
 
  h)  la  circostanza  che  il   consulente   finanziario   abilitato
all'offerta  fuori   sede   opera   sotto   supervisione   ai   sensi
dell'articolo 81, comma 1, lettera c); 
 
  i) la condizione di "impossibilita'  ad  operare"  per  intervenuta
perdita dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 2, lettere f)  e
g), a seguito dell'interruzione del rapporto  professionale  con  una
societa' di consulenza finanziaria. 
 
  3. Per ciascuna societa' di consulenza  finanziaria  sono  indicati
nell'albo: 
 
  a) denominazione sociale; 
 
  b) data di costituzione; 
 
  c) sede legale e, se diversa  dalla  sede  legale,  la  sede  della
direzione generale; 
 
  d) estremi del provvedimento di iscrizione all'albo; 
 
  e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria
in  essere  nei  confronti  della  societa',   nonche'   ogni   altro
provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; 
 
  f)  luogo  di   conservazione   della   documentazione   comunicato
all'Organismo ai sensi dell'articolo 153; 
 
  g) i nominativi  dei  consulenti  finanziari  autonomi  di  cui  la
societa' si avvale. 
 
  4. Per i soggetti che sono stati cancellati dall'albo,  oltre  agli
elementi  indicati  ai  commi  2  e  3,  e'  indicata  la   data   di
cancellazione. 
 
  5. Non e'  possibile  la  contemporanea  iscrizione  delle  persone
fisiche nelle due sezioni dell'albo dedicate ai consulenti finanziari
autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.