(Allegato-art. 147)
 
                              Art. 147. 
 
               (Pubblicita' degli atti dell'Organismo) 
 
  1. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo  aggiornato
con modalita' idonee ad  assicurarne  la  massima  diffusione,  anche
attraverso internet. 
 
  2.  Le  delibere  di  iscrizione  e  cancellazione  dall'albo,  gli
ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti
nell'albo e gli altri provvedimenti  o  atti  rilevanti  relativi  ai
soggetti  iscritti  ovvero  al  funzionamento   dell'Organismo   sono
pubblicati con indicazione del soggetto a cui si riferiscono e  dello
specifico presupposto normativo, per intero o per estratto, sul  sito
internet  dell'Organismo,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla
disciplina in materia di protezione dei dati personali.