Art. 147. (Pubblicita' degli atti dell'Organismo) 1. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalita' idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet. 2. Le delibere di iscrizione e cancellazione dall'albo, gli ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell'albo e gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi ai soggetti iscritti ovvero al funzionamento dell'Organismo sono pubblicati con indicazione del soggetto a cui si riferiscono e dello specifico presupposto normativo, per intero o per estratto, sul sito internet dell'Organismo, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.