(Allegato-art. 148)
 
                              Art. 148. 
 
      (Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo) 
 
  1.  Per  conseguire  l'iscrizione  all'albo   nella   sezione   dei
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e' necessario: 
 
  a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti  dal
regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico e non
trovarsi in una delle situazioni impeditive  di  cui  al  regolamento
medesimo; 
 
  b) essere muniti del titolo di studio  prescritto  dal  regolamento
ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico; 
 
  c) aver superato la  prova  valutativa  di  cui  all'articolo  149,
ovvero quella di cui all'articolo 150, o quella prevista dalle  norme
vigenti all'epoca in cui la  prova  valutativa  e'  stata  sostenuta,
ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalita'
accertati  dall'Organismo   sulla   base   dei   criteri   valutativi
individuati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo  31  del
Testo Unico. 
 
  2.  Per  conseguire  l'iscrizione  all'albo   nella   sezione   dei
consulenti finanziari autonomi e' necessario: 
 
  a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti  dal
regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico e
non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento
medesimo; 
 
  b) essere muniti del titolo di studio  prescritto  dal  regolamento
ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico; 
 
  c) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso  di
taluno dei requisiti  di  professionalita'  accertati  dall'Organismo
sulla  base  dei  criteri  valutativi  individuati  dal   regolamento
ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico; 
 
  d) essere in possesso dei  requisiti  di  esperienza  professionale
stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del
Testo Unico; 
 
  e) essere in possesso dei requisiti di  indipendenza  previsti  dal
regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico; 
 
  f) essere in  possesso  dei  requisiti  patrimoniali  previsti  dal
regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico; 
 
  g) fornire  all'Organismo  tutte  le  informazioni  -  compreso  un
programma di attivita' che indichi in  particolare  i  contenuti  del
servizio di consulenza e la struttura organizzativa - di  cui  questo
necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo  abbia
adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie  per
adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento ovvero  la
dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della societa'
di consulenza finanziaria attestante la conclusione di  un  contratto
di collaborazione con il soggetto  richiedente  l'iscrizione  la  cui
efficacia e' condizionata all'iscrizione del soggetto stesso. 
 
  3. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dedicata alle
societa' di consulenza finanziaria le societa' devono: 
 
  a) essere costituite in forma di societa' per azioni o di  societa'
a responsabilita' limitata; 
 
  b) essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  regolamento
ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico; 
 
  c)  fornire  all'Organismo  tutte  le  informazioni,  compreso   un
programma di attivita' che indichi in  particolare  i  contenuti  del
servizio di consulenza e la struttura organizzativa,  di  cui  questo
necessita per accertare che la societa' abbia  adottato,  al  momento
dell'iscrizione,  tutte  le  misure  necessarie  per  adempiere  agli
obblighi derivanti dal presente regolamento.