Art. 149. (Prova valutativa) 1. La prova valutativa per l'iscrizione nelle sezioni dell'albo relative alle persone fisiche, avente carattere teorico-pratico, e' indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica anche nella forma del comunicato, e per intero sul sito internet dell'Organismo. 2. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attivita'. 3. La prova e' organizzata e valutata dall'Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di comprovata esperienza professionale e adeguata conoscenza delle modalita' di svolgimento di prove valutative, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilita' stabilite dall'Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice e' composta da almeno tre membri, tra i quali un Presidente dotato di provata competenza professionale nelle materie relative all'attivita' svolta dai consulenti finanziari. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari ne' esponenti o dipendenti di soggetti abilitati. 4. L'Organismo stabilisce le date, le sedi, le modalita' di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa e le modalita' di svolgimento della stessa e rende pubblici tali elementi e ogni altra informazione relativa alla prova valutativa sul proprio sito internet. 5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis o dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico.