(Allegato-art. 149)
 
                              Art. 149. 
 
                         (Prova valutativa) 
 
  1. La prova valutativa per  l'iscrizione  nelle  sezioni  dell'albo
relative alle persone fisiche, avente carattere  teorico-pratico,  e'
indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo  con  provvedimento
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  anche  nella
forma del comunicato, e per intero sul sito internet dell'Organismo. 
 
  2. La prova valutativa deve consentire  di  verificare  l'effettivo
possesso da parte dei candidati delle conoscenze e  delle  competenze
necessarie per lo svolgimento della relativa attivita'. 
 
  3. La prova e' organizzata e valutata dall'Organismo,  il  quale  a
tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte  da  soggetti
dotati di comprovata esperienza professionale e  adeguata  conoscenza
delle modalita' di svolgimento di prove valutative, nei cui confronti
non  ricorra  alcuna  delle  cause  di   incompatibilita'   stabilite
dall'Organismo. Ciascuna  commissione  esaminatrice  e'  composta  da
almeno tre membri, tra  i  quali  un  Presidente  dotato  di  provata
competenza professionale nelle materie relative all'attivita'  svolta
dai consulenti finanziari. In ogni caso la maggioranza dei componenti
la commissione stessa  deve  essere  rappresentata  da  soggetti  non
iscritti all'albo unico dei consulenti  finanziari  ne'  esponenti  o
dipendenti di soggetti abilitati. 
 
  4. L'Organismo  stabilisce  le  date,  le  sedi,  le  modalita'  di
presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa e
le modalita' di  svolgimento  della  stessa  e  rende  pubblici  tali
elementi e ogni altra informazione relativa alla prova valutativa sul
proprio sito internet. 
 
  5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato  deve  essere
munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale  di
cui  all'articolo  18-bis  o  dal  regolamento  ministeriale  di  cui
all'articolo 31 del Testo Unico.