(Allegato-art. 151)
 
                              Art. 151. 
 
                        (Iscrizione all'albo) 
 
  1. Previo accertamento del possesso da  parte  del  richiedente  di
tutti i  requisiti  prescritti,  l'Organismo  procede  all'iscrizione
nella relativa sezione dell'albo, con l'indicazione degli elementi di
cui all'articolo 146, commi 2 o 3. 
 
  2. Il provvedimento di conclusione del procedimento  di  iscrizione
all'albo e' adottato e comunicato entro il termine e con le modalita'
stabilite dall'Organismo con proprio regolamento e comunque non oltre
sei mesi dalla presentazione della domanda completa. 
 
  3.   La   domanda,   presentata   con   le   modalita'    stabilite
dall'Organismo, prende data dal giorno della presentazione ovvero, in
caso  di  sua  incompletezza   e   irregolarita',   da   quello   del
completamento o della regolarizzazione. 
 
  4.   Il   procedimento   di   iscrizione   puo'   essere    sospeso
dall'Organismo,  per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento  degli
accertamenti  disposti  nei  confronti  del   soggetto   interessato.
L'Organismo comunica all'interessato  l'inizio  e  il  termine  della
sospensione.