Art. 151. (Iscrizione all'albo) 1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione nella relativa sezione dell'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 146, commi 2 o 3. 2. Il provvedimento di conclusione del procedimento di iscrizione all'albo e' adottato e comunicato entro il termine e con le modalita' stabilite dall'Organismo con proprio regolamento e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda completa. 3. La domanda, presentata con le modalita' stabilite dall'Organismo, prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarita', da quello del completamento o della regolarizzazione. 4. Il procedimento di iscrizione puo' essere sospeso dall'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.