(Allegato-art. 152)
 
                              Art. 152. 
 
                      (Cancellazione dall'albo) 
 
  1. L'Organismo procede  alla  cancellazione  degli  iscritti  dalla
relativa sezione dell'albo in caso di: 
 
  a) domanda dell'interessato; 
 
  b) iscrizione all'albo ottenuta presentando false  dichiarazioni  o
con qualsiasi altro mezzo irregolare; 
 
  c) mancato esercizio dell'attivita', da  parte  della  societa'  di
consulenza  finanziaria,  entro   dodici   mesi   dall'iscrizione   o
cessazione della stessa per piu' di sei mesi; 
 
  d)  perdita  di  uno  dei  requisiti  per   l'iscrizione   all'albo
richiamati  dall'articolo  148,  ad  eccezione   del   requisito   di
indipendenza; 
 
  e) mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo; 
 
  f) decesso; 
 
  g) adozione del provvedimento di radiazione dall'albo. 
 
  2.  La  domanda  di  cancellazione,  presentata  con  le  modalita'
stabilite dall'Organismo, prende data dal giorno della  presentazione
ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarita', da  quello  del
completamento o della regolarizzazione. 
 
  3. La radiazione comporta l'istantanea cancellazione dall'albo. 
 
  4. L'ipotesi di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  ricorre  decorsi
quarantacinque giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  scadenza  del
termine stabilito per il pagamento del contributo. 
 
  5. I soggetti cancellati dall'albo a  norma  del  comma  1  possono
esservi nuovamente iscritti a domanda, purche': 
 
  a) nei casi previsti dal comma 1, lettera d),  siano  rientrati  in
possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 148; 
 
  b) nei casi previsti dal comma 1, lettera e),  abbiano  corrisposto
il contributo dovuto; 
 
  c) nel caso previsto dal comma 1, lettera g), siano decorsi  cinque
anni dalla data della notifica della delibera di radiazione. 
 
  6. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi  di  cui
al comma 1, lettere a), b), c),  d),  ed  e)  e'  concluso  entro  il
termine non superiore a novanta giorni stabilito  dall'Organismo  con
proprio regolamento e puo' essere sospeso, per  il  tempo  necessario
allo svolgimento degli accertamenti di  vigilanza,  anche  di  natura
ispettiva,  disposti  dall'Organismo  nei  confronti   del   soggetto
interessato. Il procedimento  di  cancellazione  e'  sospeso  per  il
periodo di efficacia dei provvedimenti di  sospensione  cautelare  di
cui all'articolo 7-septies, comma 1, del Testo Unico e di sospensione
dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1,  lettera  c),  del  Testo
Unico. L'Organismo comunica all'interessato  l'inizio  e  il  termine
della sospensione. 
 
  7. La cancellazione dall'albo  non  preclude  l'applicazione  delle
sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, del Testo Unico.