Art. 152. (Cancellazione dall'albo) 1. L'Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo in caso di: a) domanda dell'interessato; b) iscrizione all'albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) mancato esercizio dell'attivita', da parte della societa' di consulenza finanziaria, entro dodici mesi dall'iscrizione o cessazione della stessa per piu' di sei mesi; d) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 148, ad eccezione del requisito di indipendenza; e) mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo; f) decesso; g) adozione del provvedimento di radiazione dall'albo. 2. La domanda di cancellazione, presentata con le modalita' stabilite dall'Organismo, prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarita', da quello del completamento o della regolarizzazione. 3. La radiazione comporta l'istantanea cancellazione dall'albo. 4. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo. 5. I soggetti cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purche': a) nei casi previsti dal comma 1, lettera d), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 148; b) nei casi previsti dal comma 1, lettera e), abbiano corrisposto il contributo dovuto; c) nel caso previsto dal comma 1, lettera g), siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione. 6. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) e' concluso entro il termine non superiore a novanta giorni stabilito dall'Organismo con proprio regolamento e puo' essere sospeso, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti di vigilanza, anche di natura ispettiva, disposti dall'Organismo nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione e' sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione. 7. La cancellazione dall'albo non preclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, del Testo Unico.