Art. 153. (Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell'Organismo) 1. Con la richiesta di iscrizione all'albo i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Organismo: a) il luogo di conservazione della documentazione di cui agli articoli 160 e 178, anche nell'ipotesi in cui i documenti siano prodotti in formato digitale e siano conservati ai sensi dell'articolo 160, comma 4; b) per le persone fisiche il domicilio e la residenza, se diversa dal domicilio; c) per le persone giuridiche, la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale, nonche', ove esistenti, la sede amministrativa e le sedi secondarie; d) il codice fiscale o la partita IVA; e) l'elenco nominativo e le generalita' complete di tutti gli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, nonche' dei consulenti finanziari autonomi con i quali hanno iniziato o cessato un rapporto di collaborazione; f) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della societa' di consulenza finanziaria, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andra' specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; g) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC); h) gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria devono stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico. 2. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e all'articolo 146, commi 2, lettere a) e c), e 3, lettere a) e c). 3. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all'Organismo le misure e l'assunzione della qualita' di imputato previste dall'articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico e qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'iscrizione, incluso l'eventuale periodo di inoperativita' per le societa' di consulenza. 4. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni nonche' l'accertamento dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per il conseguimento e il mantenimento dell'iscrizione all'albo. I consulenti finanziari sono tenuti a rispondere alle richieste di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico.