(Allegato-art. 153)
 
                              Art. 153. 
 
  (Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell'Organismo) 
 
  1. Con la richiesta di iscrizione all'albo i  soggetti  interessati
sono tenuti a comunicare all'Organismo: 
 
  a) il luogo di  conservazione  della  documentazione  di  cui  agli
articoli 160 e 178, anche  nell'ipotesi  in  cui  i  documenti  siano
prodotti  in  formato  digitale   e   siano   conservati   ai   sensi
dell'articolo 160, comma 4; 
 
  b) per le persone fisiche il domicilio e la residenza,  se  diversa
dal domicilio; 
 
  c) per le persone giuridiche, la sede legale e,  se  diversa  dalla
sede  legale,  la  sede  della  direzione  generale,   nonche',   ove
esistenti, la sede amministrativa e le sedi secondarie; 
 
  d) il codice fiscale o la partita IVA; 
 
  e) l'elenco nominativo e  le  generalita'  complete  di  tutti  gli
esponenti aziendali delle societa'  di  consulenza  finanziaria,  con
l'indicazione  dei  relativi  poteri  e   delle   eventuali   deleghe
assegnate, nonche' dei consulenti finanziari  autonomi  con  i  quali
hanno iniziato o cessato un rapporto di collaborazione; 
 
  f)  l'elenco  dei   soggetti   che   partecipano   direttamente   e
indirettamente al capitale della societa' di consulenza  finanziaria,
con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in  valore
assoluto e in termini percentuali; per  le  partecipazioni  indirette
andra' specificato  il  soggetto  tramite  il  quale  si  detiene  la
partecipazione; 
 
  g) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC); 
 
  h) gli estremi identificativi  della  polizza  assicurativa  che  i
consulenti  finanziari  autonomi  e   le   societa'   di   consulenza
finanziaria devono stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di
cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico. 
 
  2. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni
all'Organismo ogni variazione degli elementi informativi  di  cui  al
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e all'articolo 146,
commi 2, lettere a) e c), e 3, lettere a) e c). 
 
  3. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni  all'Organismo
le  misure  e  l'assunzione  della  qualita'  di  imputato   previste
dall'articolo  7-septies,  comma  2,  del  Testo  Unico  e  qualunque
modifica  rilevante  delle  condizioni  per  ottenere   l'iscrizione,
incluso l'eventuale periodo di  inoperativita'  per  le  societa'  di
consulenza. 
 
  4. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione
necessaria al fine di consentire all'Organismo lo  svolgimento  delle
proprie funzioni nonche' l'accertamento dei requisiti di onorabilita'
e professionalita' previsti per il conseguimento  e  il  mantenimento
dell'iscrizione all'albo.  I  consulenti  finanziari  sono  tenuti  a
rispondere alle richieste di cui all'articolo 31, comma 7, del  Testo
Unico.