(Allegato-art. 154)
 
                              Art. 154. 
 
(Obblighi dei soggetti  abilitati  e  delle  societa'  di  consulenza
              finanziaria nei confronti dell'Organismo) 
 
  1. I soggetti abilitati comunicano all'Organismo il venir  meno  in
capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui
si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo. 
 
  2.  I   soggetti   abilitati   comunicano   entro   trenta   giorni
all'Organismo  i  nominativi  dei  consulenti  finanziari   abilitati
all'offerta  fuori  sede  operanti  sotto   supervisione   ai   sensi
dell'articolo 81,  comma  1,  lettera  c),  nonche'  ogni  successiva
variazione. 
 
  3. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi  dei
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui  hanno
iniziato o cessato il rapporto di prestazione di  lavoro  dipendente,
di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. 
 
  4. I soggetti abilitati collaborano  con  l'Organismo  al  fine  di
consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni e, in
particolare, il compimento  degli  atti  previsti  dall'articolo  31,
comma 7, del Testo Unico, nonche'  l'accertamento  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionalita' dei richiedenti l'iscrizione e  degli
iscritti. 
 
  5.  Il  presente  articolo  si  applica  anche  alle  societa'   di
consulenza finanziaria.