Art. 154. (Obblighi dei soggetti abilitati e delle societa' di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo) 1. I soggetti abilitati comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo. 2. I soggetti abilitati comunicano entro trenta giorni all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), nonche' ogni successiva variazione. 3. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. 4. I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni e, in particolare, il compimento degli atti previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, nonche' l'accertamento dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti. 5. Il presente articolo si applica anche alle societa' di consulenza finanziaria.