ART. 286
Esenzione dei redditi derivanti da investimenti qualificati per le
casse di previdenza e per le forme di previdenza complementare
(articolo 1, commi 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94-bis, 95, 95-bis,
95-ter e 95-quater, legge 11 dicembre 2016, n. 232)
1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente,
agli investimenti qualificati indicati al comma 2 del presente
articolo nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui
all'articolo 209, comma 1. Agli enti di cui al presente comma non si
applica l'articolo 209, comma 13, primo periodo.
2. Le somme indicate al comma 1 devono essere investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile
organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono
prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a).
c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od
originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti
finanziatori non professionali, gestite da societa' iscritte
nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia
di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di
applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti
nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati
dell'Unione europea.
d) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo. L'importo totale delle risorse e' investito dai
soggetti indicati nei commi 1 e 5 per il tramite dei Fondi per il
Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI),
entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti,
alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere
a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014.
3. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate
di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), generati dagli
investimenti qualificati indicati al comma 2 del presente articolo,
sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito purche' gli investimenti
qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui
al comma 2, lettera d), a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno
pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati
risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026
siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti
qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a
partire dall'anno 2027, almeno pari al 10 per cento del paniere degli
investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio
precedente.
4. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai
sensi del comma 1 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento
agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la
cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento
sono soggetti a imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella
prevista dalle norme ordinarie, unitamente agli interessi, senza
applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 1 entro il giorno 16 del
secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di
scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le
somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari
di cui al comma 2 entro novanta giorni.
5. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 10 per
cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto
dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati nel
comma 2, nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui
all'articolo 209, comma 1. Agli enti gestori delle forme di
previdenza di cui al presente comma non si applica l'articolo 209,
comma 13, primo periodo.
6. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai
sensi del comma 5 devono essere detenuti per almeno cinque anni.
7. I redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 1 del
presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e
pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile
dell'imposta prevista dall'articolo 257, purche' gli investimenti
qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui
al comma 2, lettera d), a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno
pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati
risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026
siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti
qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a
partire dall'anno 2027, almeno pari al 10 per cento del paniere degli
investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio
precedente. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche
erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti
dagli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo
incrementano la parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad
a imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso
la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della
predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il
periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui
all'articolo 257, commi da 1 a 9, senza applicazione di sanzioni, e
il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 257
entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso
di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve
essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 2,
entro novanta giorni dal rimborso.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 e da 10 a 12 si applicano
ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
9. La ritenuta di cui all'articolo 55 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 57 del
medesimo testo unico non si applicano agli utili corrisposti ai
soggetti indicati all'articolo 55, comma 4, secondo periodo, del
citato testo unico derivanti dagli investimenti qualificati di cui al
comma 2 fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal
rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di
cui al comma 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al primo periodo, il soggetto non residente beneficiario effettivo
degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i
dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte
le condizioni alle quali e' subordinata l'agevolazione di cui al
presente articolo e all'articolo 209, nonche' l'impegno a detenere
gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il
periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non
residente deve fornire, altresi', copia dei prospetti contabili che
consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I
soggetti indicati agli articoli 55 e 57 del citato testo unico in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, che corrispondono utili ai soggetti non
residenti di cui al medesimo articolo 55, comma 4, secondo periodo,
sono obbligati a comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate i
dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1
a 9, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla
quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e
5, nonche' l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto
dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve
altresi' dichiarare che i redditi generati dagli investimenti
qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.
11. I soggetti indicati nei commi 1, 5 e 9 devono tenere separata
evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui
al comma 2.
12. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto
degli investimenti qualificati di cui al comma 2, sono deducibili
dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni
nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il
quarto, ovvero possono essere portate in deduzione ai sensi
dell'articolo 77, comma 6. Per le forme di previdenza complementare
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le
minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli
strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al
comma 2, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta
prevista dall'articolo 257.