(Testo unico imposte sui redditi-art. 286)
                              ART. 286 
Esenzione dei redditi derivanti da investimenti  qualificati  per  le
   casse di previdenza e per le forme di previdenza complementare 
(articolo 1, commi 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,  94-bis,  95,  95-bis,
         95-ter e 95-quater, legge 11 dicembre 2016, n. 232) 
 
1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto  legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, possono destinare  somme,  fino  al  10  per  cento  dell'attivo
patrimoniale risultante  dal  rendiconto  dell'esercizio  precedente,
agli investimenti  qualificati  indicati  al  comma  2  del  presente
articolo nonche' ai  piani  di  risparmio  a  lungo  termine  di  cui
all'articolo 209, comma 1. Agli enti di cui al presente comma non  si
applica l'articolo 209, comma 13, primo periodo. 
2. Le somme indicate al comma 1 devono essere investite in: 
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato  ai
sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione  europea  o  in
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile
organizzazione nel territorio medesimo; 
b) in quote o azioni di  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
82, o in  Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
all'Accordo   sullo   Spazio   economico   europeo,   che   investono
prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a). 
c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati  erogati  od
originati per il tramite di  piattaforme  di  prestiti  per  soggetti
finanziatori  non  professionali,  gestite   da   societa'   iscritte
nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla  Banca  d'Italia
di cui all'articolo 106  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, da  istituti  di  pagamento  rientranti  nel  campo  di
applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti  vigilati  operanti
nel  territorio  italiano  in  quanto  autorizzati  in  altri   Stati
dell'Unione europea. 
d) quote o azioni di Fondi  per  il  Venture  Capital  residenti  nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in  Stati  membri
dell'Unione europea o in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
economico europeo. L'importo totale delle risorse  e'  investito  dai
soggetti indicati nei commi 1 e 5 per il tramite  dei  Fondi  per  il
Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola  e  media  impresa  (PMI),
entro  la  durata  del  FVC.  Ciascuna  PMI  rispetta  i   requisiti,
alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere
a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del
17 giugno 2014. 
3. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate
di  cui  all'articolo  76,  comma  1,  lettera  d),  generati   dagli
investimenti qualificati indicati al comma 2 del  presente  articolo,
sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito purche' gli investimenti
qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di  cui
al comma 2, lettera d), a far data dal 1° gennaio 2025, siano  almeno
pari al 3  per  cento  del  paniere  degli  investimenti  qualificati
risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno  2026
siano almeno pari al 5  per  cento  del  paniere  degli  investimenti
qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e,  a
partire dall'anno 2027, almeno pari al 10 per cento del paniere degli
investimenti qualificati  risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio
precedente. 
4. Gli strumenti finanziari oggetto di  investimento  qualificato  ai
sensi del comma 1 devono essere detenuti per almeno cinque  anni.  In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto  di  investimento
agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati  attraverso  la
cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento
sono soggetti a imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella
prevista dalle norme  ordinarie,  unitamente  agli  interessi,  senza
applicazione di  sanzioni,  e  il  relativo  versamento  deve  essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 1  entro  il  giorno  16  del
secondo mese successivo alla cessione.  In  caso  di  rimborso  o  di
scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le
somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari
di cui al comma 2 entro novanta giorni. 
5. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare  somme,  fino  al  10  per
cento   dell'attivo   patrimoniale    risultante    dal    rendiconto
dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati nel
comma 2, nonche' ai  piani  di  risparmio  a  lungo  termine  di  cui
all'articolo  209,  comma  1.  Agli  enti  gestori  delle  forme   di
previdenza di cui al presente comma non si  applica  l'articolo  209,
comma 13, primo periodo. 
6. Gli strumenti finanziari oggetto di  investimento  qualificato  ai
sensi del comma 5 devono essere detenuti per almeno cinque anni. 
7. I redditi derivanti dagli investimenti  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo sono esenti ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  e
pertanto  non  concorrono  alla  formazione  della  base   imponibile
dell'imposta prevista dall'articolo  257,  purche'  gli  investimenti
qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di  cui
al comma 2, lettera d), a far data dal 1° gennaio 2025, siano  almeno
pari al 3  per  cento  del  paniere  degli  investimenti  qualificati
risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno  2026
siano almeno pari al 5  per  cento  del  paniere  degli  investimenti
qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e,  a
partire dall'anno 2027, almeno pari al 10 per cento del paniere degli
investimenti qualificati  risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio
precedente. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche
erogate dalle forme di previdenza complementare i  redditi  derivanti
dagli  investimenti  di  cui  al  comma  1  del   presente   articolo
incrementano la parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati  ad
a imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto  di
investimento prima dei cinque anni, i redditi  realizzati  attraverso
la cessione e quelli che non hanno  concorso  alla  formazione  della
predetta base imponibile  ai  sensi  del  primo  periodo  durante  il
periodo minimo di investimento, sono soggetti a  imposta  sostitutiva
delle  imposte  sui  redditi  con  aliquota  pari  a  quella  di  cui
all'articolo 257, commi da 1 a 9, senza applicazione di  sanzioni,  e
il  relativo  versamento,  unitamente  agli  interessi,  deve  essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo  articolo  257
entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso
di rimborso o di  scadenza  degli  strumenti  finanziari  oggetto  di
investimento prima del quinquennio, il controvalore  conseguito  deve
essere reinvestito negli strumenti finanziari  di  cui  al  comma  2,
entro novanta giorni dal rimborso. 
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 e da 10 a 12 si applicano
ai  sottoconti  italiani  di   prodotti   pensionistici   individuali
paneuropei (PEPP)  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  2019/1238  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. 
9. La ritenuta di cui all'articolo 55 del testo unico in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33, e l'imposta  sostitutiva  di  cui  all'articolo  57  del
medesimo testo unico non  si  applicano  agli  utili  corrisposti  ai
soggetti indicati all'articolo 55,  comma  4,  secondo  periodo,  del
citato testo unico derivanti dagli investimenti qualificati di cui al
comma 2 fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante  dal
rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di
cui al comma 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di  cui
al primo periodo, il soggetto non  residente  beneficiario  effettivo
degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale  risultino  i
dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza  di  tutte
le condizioni alle quali e'  subordinata  l'agevolazione  di  cui  al
presente articolo e all'articolo 209, nonche'  l'impegno  a  detenere
gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il
periodo di tempo richiesto dalla  legge.  Il  predetto  soggetto  non
residente deve fornire, altresi', copia dei prospetti  contabili  che
consentano di verificare l'osservanza delle  predette  condizioni.  I
soggetti indicati agli articoli 55 e 57 del  citato  testo  unico  in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo
24 marzo 2025,  n.  33,  che  corrispondono  utili  ai  soggetti  non
residenti di cui al medesimo articolo 55, comma 4,  secondo  periodo,
sono obbligati a comunicare annualmente all'Agenzia delle  entrate  i
dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente. 
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1
a 9, il soggetto percettore deve  produrre  una  dichiarazione  dalla
quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 1  e
5, nonche' l'impegno a  detenere  gli  strumenti  finanziari  oggetto
dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il  percettore  deve
altresi'  dichiarare  che  i  redditi  generati  dagli   investimenti
qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate. 
11. I soggetti indicati nei commi 1, 5 e  9  devono  tenere  separata
evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati  di  cui
al comma 2. 
12. Le minusvalenze e  le  perdite  realizzate  mediante  cessione  a
titolo oneroso ovvero rimborso  degli  strumenti  finanziari  oggetto
degli investimenti qualificati di cui al  comma  2,  sono  deducibili
dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle  successive  operazioni
nello stesso periodo di imposta e nei  successivi  ma  non  oltre  il
quarto,  ovvero  possono  essere  portate  in  deduzione   ai   sensi
dell'articolo 77, comma 6. Per le forme di  previdenza  complementare
di  cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.   252,   le
minusvalenze e le perdite maturate o  realizzate  relativamente  agli
strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al
comma  2,  concorrono  a  formare  la  base  imponibile  dell'imposta
prevista dall'articolo 257.