(Parte III - Allegato 5)
                             ALLEGATO 5 
 
LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI 
 
  1. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI 
 
  1.1 ACQUE REFLUE URBANE 
  Gli scarichi provenienti da impianti  di  trattamento  delle  acque
reflue  urbane  devono  conformarsi,  secondo  le  cadenze  temporali
indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in  funzione  degli
obiettivi di qualita' e, nelle more della suddetta disciplina, alle 
leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 
  Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane: 
  - se esistenti devono  conformarsi  secondo  le  cadenze  temporali
indicate al medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella 
tabella 1, 
  - se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla 
loro entrata in esercizio. 
  Gli scarichi provenienti da impianti  di  trattamento  delle  acque
reflue  urbane  devono  essere  conformi  alle  norme  di   emissione
riportate nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri azoto totale e fosforo
totale le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico 
inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i 
parametri a seconda della situazione locale. 
  Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che 
convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori 
limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni. 
 
  Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue 
urbane. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   (1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o 
fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la 
concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L 
   (2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non
filtrato, non decantato. Si esegue  la  determinazione  dell'ossigeno
disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione 
di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurita', con aggiunta di 
inibitori di nitrificazione. 
   (3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non 
filtrato, non decantato con bicromato di potassio. 
   (4) La misurazione deve essere fatta mediante  filtrazione  di  un
campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con  porosita'
di 0,45 hm ed essiccazione a 105 °C con conseguente calcolo del peso, 
oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione 
media di 2800-3200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso. 
   (5) la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore
a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 
mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 
70%. 
 
  Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue 
urbane recapitanti in aree sensibili. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   (1) II metodo di riferimento per la misurazione e' la 
spettrofotometria di assorbimento molecolare. 
   (2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto  Kieldahl  (N.
organico + NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di 
riferimento per la misurazione e' la spettrofotometria di 
assorbimento molecolare. 
   (3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua,
purche' si ottenga un analogo livello di  protezione  ambientale,  si
puo' fare riferimento alla concentrazione media giornaliera  che  non
puo' superare i 20 mg/L per  ogni  campione  in  cui  la  temperatura
dell'effluente sia pari o superiore a 12 gradi centigradi. Il  limite
della concentrazione media giornaliera puo' essere  applicato  ad  un
tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche 
locali. 
  Il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo
e deve essere posto immediatamente a monte del  punto  di  immissione
nel corpo recettore. Nel  caso  di  controllo  della  percentuale  di
riduzione dell'inquinante, deve essere previsto un punto di  prelievo
anche all'entrata dell'impianto di trattamento. Di tali  esigenze  si
dovra'  tener  conto  anche  nella  progettazione  e  modifica  degli
impianti, in  modo  da  agevolare  l'esecuzione  delle  attivita'  di
controllo. Per il controllo della conformita' dei limiti indicati 
nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno 
considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore. 
Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi  su  base
annua, la cui media giornaliera puo' superare i limiti tabellari, e' 
definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
In particolare si precisa che, per  i  parametri  sotto  indicati,  i
campioni che risultano non conformi, affinche' lo scarico sia 
considerato in regola, non possono comunque superare le 
concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale sotto 
indicata: 
BOD5: 100% 
COD: 100% 
Solidi Sospesi 150% 
Il numero minimo annuo di  campioni  per  i  parametri  di  cui  alle
tabelle 1 e 2 e' fissato in base  alla  dimensione  dell'impianto  di
trattamento e va  effettuato  dall'autorita'  competente  ovvero  dal
gestore  qualora  garantisca  un  sistema   di   rilevamento   e   di
trasmissione dati all'autorita' di controllo, ritenuto idoneo da 
quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso 
dell'anno, in base allo schema seguente. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
I gestori degli impianti devono  inoltre  assicurare  un  sufficiente
numero di  autocontrolli  (almeno  uguale  a  quello  del  precedente
schema) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in 
entrata. 
L'autorita' competente per il controllo deve altresi' verificare, con
la frequenza minima di  seguito  indicata,  il  rispetto  dei  limiti
indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono  essere
controllati sono solo quelli che le attivita' presenti sul territorio 
possono scaricare in fognatura. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Valori estremi per la qualita' delle acque in questione non sono 
presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni 
eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti. 
I risultati delle analisi di  autocontrollo  effettuate  dai  gestori
degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti
al controllo. I risultati  dei  controlli  effettuati  dall'autorita'
competente e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere 
archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni 
riportate nell'apposito decreto attuativo. 
Ove le caratteristiche dei rifiuti  da  smaltire  lo  richiedano  per
assicurare il rispetto, da  parte  dell'impianto  di  trattamento  di
acque reflue urbane, dei valori limite di emissione in relazione agli 
standard di qualita' da conseguire o mantenere nei corpi recettori 
interessati dallo scarico dell'impianto, l'autorizzazione prevede: 
  a) l'adozione di tecniche di  pretrattamento  idonee  a  garantire,
all'ingresso dell'impianto di trattamento delle acque reflue, 
concentrazioni di inquinanti che non compromettono l'efficienza 
depurativa dell'impianto stesso; 
  b)   l'attuazione   di   un    programma    di    caratterizzazione
quali-quantitativa  che,  in  relazione  a   quanto   previsto   alla
precedente lettera a), consenta controlli sistematici in entrata e in
uscita agli impianti di pretrattamento dei rifiuti liquidi e a quelli 
di depurazione delle acque reflue; 
  c) l'adozione di sistemi  di  stoccaggio  dei  rifiuti  liquidi  da
trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno gia' 
subito il trattamento finale; 
  d) standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici 
piani di controllo dell'efficienza depurativa; 
  e) l'adozione di un sistema di  autocontrolli  basato,  per  quanto
concerne la frequenza e le modalita'  di  campionamento,  su  criteri
statistici  o  di  tipo  casuale,  comunque  tali  da   rappresentare
l'andamento  nel  tempo  della/e  reale/i  concentrazione/i   della/e
sostanza/e  da  misurare  analiticamente  e  da  verificare,  con  un
coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la  conformita'  o  meno
dei livelli di  emissione  ai  relativi  limiti.  I  risultati  degli
autocontrolli sono tenuti a disposizione delle autorita' competenti 
per i quattro anni successivi alla data di rilascio/rinnovo 
dell'autorizzazione; 
  f) controlli dell'idoneita' o meno all'utilizzo in agricoltura dei 
fanghi biologici prodotti dall'impianto di trattamento delle acque 
reflue in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 99/1992. 
 
1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI. 
 
1.2.1 Prescrizioni generali 
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, 
devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella 
successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni. 
I valori limite di emissione che gli scarichi interessati non devono 
superare sono espressi, in linea di massima, in concentrazione. 
Tuttavia,  le  regioni,  nell'esercizio  della  loro  autonomia,   in
attuazione dei piani di tutela delle acque, tenendo conto dei carichi
massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono
i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui alla tabella 3 
sia in concentrazione massima. ammissibile sia in quantita' massima 
per unita' di tempo. 
In questo caso, i valori limite  espressi  in  concentrazione  devono
essere coerenti, e comunque non possono essere superiori, con  quelli
in peso dell'elemento caratteristico dell'attivita'  ed  il  relativo
fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in funzione dei 
singoli processi e stabilimenti. 
Nel caso  di  attivita'  ricadenti  nell'allegato  I  del  D.Lgs.  18
febbraio 2005  n.  59  valori  limite  di  emissione  possono  essere
definiti, in alternativa, per unita' di prodotto in linea con quanto 
previsto con i BAT references comunitari e con le linee guida 
settoriali nazionali. 
Anche in questa ipotesi i valori limite espressi in quantita'  devono
essere coerenti con quelli espressi in concentrazione,  tenuto  conto
del fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in funzione 
dei singoli processi e stabilimenti. 
 
1.2.2 Determinazioni analitiche 
Le determinazioni analitiche ai fini  del  controllo  di  conformita'
degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite  ad
un  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  tre  ore.  L'autorita'
preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel  verbale  di
campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi  al  fine
di ottenere il  campione  piu'  adatto  a  rappresentare  lo  scarico
qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle  derivanti
dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle
caratteristiche del  ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di  scarico  (in
relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il  tipo
di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, 
ecc.). 
 
1.2.3 Specifiche prescrizioni per gli scarichi contenenti sostanze 
pericolose 
  1. tenendo conto del  carico  massimo  ammissibile,  ove  definito,
della persistenza, bioaccumulabilita' e della pericolosita' delle 
sostanze, nonche' della possibilita' di utilizzare le migliori 
tecniche disponibili, le Regioni stabiliscono opportuni limiti di 
emissione in massa nell'unita' di tempo (kg/mese). 
  2. Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere
rispettati i limiti di emissione in massa per unita' di prodotto o di
materia prima di cui  alla  stessa  tabella.  Per  gli  stessi  cicli
produttivi valgono altresi' i limiti di concentrazione indicati nelle 
tabella 3 allo scarico finale. 
  3. Tra i limiti di emissione in termini  di  massa  per  unita'  di
prodotto, indicati  nella  tabella  3/A,  e  quelli  stabiliti  dalle
Regioni in termini di massa nell'unita' di tempo valgono quelli piu' 
cautelativi. 
  4.  Ove  il  piano  di  tutela  delle  acque  lo  preveda  per   il
raggiungimento degli standard di  cui  all'allegato  1  del  presente
decreto,  l'autorita'   competente   puo'   individuare   conseguenti
prescrizioni adeguatamente motivate all'atto  del  rilascio  e/o  del
rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi che contengono le sostanze 
di cui all'allegato 5. Dette specifiche prescrizioni possono 
comportare: 
    a) l'adozione di misure tecniche, di progettazione,  costruzione,
esercizio o manutenzione dell'impianto  in  grado  di  assicurare  il
rispetto di valori limite di emissione  piu'  restrittivi  di  quelli
fissati in tabella 3, fatto salvo  il  caso  in  cui  sia  accertato,
attraverso campionamenti a monte ed  a  valle  dell'area  di  impatto
dello scarico, che la presenza nello scarico stesso  di  una  o  piu'
sostanze non origina dal ciclo produttivo dell'insediamento ovvero e'
naturalmente presente nel corpo idrico. Il valore limite di emissione
sara' fissato in rapporto con le priorita'  e  le  cadenze  temporali
degli interventi previsti nel piano di tutela delle  acque  approvato
dalla regione e, in particolare, con  quanto  previsto  nello  stesso
piano per assicurare la qualita' delle acque a specifica destinazione 
funzionale; 
    b) l'adozione di un sistema di autocontrolli basato,  per  quanto
concerne la frequenza e le modalita'  di  campionamento,  su  criteri
statistici  o  di  tipo  casuale,  comunque  tali  da   rappresentare
l'andamento  nel  tempo  della/e  reale/i  concentrazione/i   della/e
sostanza/e  da  misurare  analiticamente  e  da  verificare,  con  un
coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la  conformita'  o  meno
dei livelli di  emissione  ai  relativi  limiti.  I  risultati  degli
autocontrolli sono tenuti a disposizione delle autorita' competenti 
per i quattro anni successivi alla data di rilascio/rinnovo 
dell'autorizzazione. 
      1. le acque di raffreddamento di impianti pre-esistenti possono
essere convogliate verso il corpo idrico recettore tramite  un  unico
scarico comune ad altre acque di scarico, a condizione sia  posto  in
essere un sistema di sorveglianza dello scarico che consenta la 
sistematica rilevazione e verifica dei limiti a monte il punto di 
miscelazione. 
      2. I punti 4 e 5 non si applicano agli scarichi che  provengono
da attivita' commerciali caratterizzate da modesta significativita' 
con riferimento ai quantitativi annui di acque reflue 
complessivamente scaricate e che recapitano in pubblica fognatura. 
 
2 SCARICHI SUL SUOLO 
Nei casi previsti dall'articolo 103 comma 1 punto c), gli scarichi 
sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4. 
Il punto di prelievo per i controlli e' immediatamente  a  monte  del
punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale 
(lagunaggio, fitodepurazione) il punto di scarico corrisponde e' 
quello all'uscita dall'impianto. 
Le determinazioni analitiche ai fini  del  controllo  di  conformita'
degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite  ad
un  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  tre  ore.  L'autorita'
preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel  verbale  di
campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi  al  fine
di ottenere il  campione  piu'  adatto  a  rappresentare  lo  scarico
qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle  derivanti
dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle
caratteristiche del  ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di  scarico  (in
relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il  tipo
di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, 
ecc.). 
Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa 
riferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore. 
Le distanze dal piu' vicino corpo idrico superficiale oltre le quali 
e' permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello 
scarico stesso secondo il seguente schema: 
  a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane: 
    - metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 
500 m(elevato)3 
    - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 
501 e 5000 m(elevato)3 
    - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 
5001 e 10.000 m(elevato)3 
  b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali. 
    - 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie 
inferiori a 100 m(elevato)3 
    - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 
101 e 500 m(elevato)3 
    - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 
501 e 2.000 m(elevato)3 
Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in 
ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in 
fognatura o destinate al riutilizzo. 
Per gli  scarichi  delle  acque  reflue  urbane  valgono  gli  stessi
obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in 
acque superficiali. 
L'autorita' competente per  il  controllo  deve  verificare,  con  la
frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati
nella tabella 4. I parametri di tabella 4 da  controllare  sono  solo
quelli che le attivita' presenti sul territorio possono scaricare in 
fognatura. 
 
    


--------------------------------------------------------
|volume scarico                | numero controlli      |
--------------------------------------------------------
|sino a 2000 m cubi al giorno  | 4 volte l'anno        |
--------------------------------------------------------
|oltre a 2000 m cubi al giorno | 8 volte l'anno        |
--------------------------------------------------------


    
 
 
2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO 
Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle 
seguenti sostanze: 
  - composti organo alogenati e sostanze che possono 
  - dare origine a tali composti nell'ambiente idrico 
  - composti organo fosforici 
  - composti organo stannici 
  - sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in 
ambiente idrico o in concorso dello stesso 
  - mercurio e i suoi composti 
  - cadmio e i suoi composti 
  - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera 
persistenti 
  - cianuri 
  - materie persistenti che possono galleggiare, restare in 
sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di 
utilizzazione delle acque. 
Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non
superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche  di  rilevamento
in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi 
aggiornamenti. 
Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque 
sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di: 
 
1: zinco rame nichel cromo 
   piombo selenio arsenico antimonio 
   molibdeno titanio stagno bario 
   berillio boro uranio vanadio 
   cobalto tallio tellurio argento 
 
2: Biocicli e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo 
precedente 
3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero  sull'odore
dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, 
nonche' i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle 
acque 
4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che  possono  dare
origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli  che  sono
biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in 
sostanze innocue 
5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare 
6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera 
non persistenti 
7: Fluoruri 
8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio 
dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti. 
Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non
superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche  di  rilevamento
in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi 
aggiornamenti. 
 
3 INDICAZIONI GENERALI 
I punti di scarico degli impianti i trattamento  delle  acque  reflue
urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre 
al minimo gli effetti sulle acque recettrici. 
Tutti gli impianti di trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  con
potenzialita' superiore a 2.000 abitanti equivalenti,  ad  esclusione
degli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative  di
tipo naturale quali la fitodepurazione e il lagunaggio, dovranno 
essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in 
caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio 
sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
qualita' ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore. 
In sede di approvazione del  progetto  dell'impianto  di  trattamento
delle acque reflue urbane l'autorita'  competente  dovra'  verificare
che  l'impianto  sia  in  grado  di  che  la   concentrazione   media
giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N), in uscita 
dall'impianto di trattamento non superi il 30% del valore della 
concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita 
dall'impianto di trattamento. Tale prescrizione non vale per gli 
scarichi in mare, 
In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente: 
  a) fissera' il  sistema  di  riferimento  per  il  controllo  degli
scarichi di impianti di trattamento rispettivamente a: l'opzione 
riferita al rispetto della concentrazione o della percentuale di 
abbattimento il riferimento alla concentrazione media annua a alla 
concentrazione media giornaliera per il parametro "azoto totale" 
della tabella 2 
  b) fissera' il limite opportuno relativo al parametro  "Escherichia
coli" espresso come UFC/100 mL. Si consiglia un limite non superiore 
a 5000 UFC/100 mL. 
I trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo 
di: 
  a) rendere semplice la manutenzione e la gestione 
  b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni 
orarie del carico idraulico e organico 
  c) minimizzare i costi gestionali. 
Questa tipologia di trattamento puo' equivalere ad un trattamento 
primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione 
tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti. 
Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50
e 2000 a.e,  si  ritiene  auspicabile  il  ricorso  a  tecnologie  di
depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o 
tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione 
totale. 
Peraltro  tali  trattamenti  possono  essere  considerati  adatti  se
opportunamente dimensionati, al fine del  raggiungimento  dei  limiti
della  tabella  1,  anche  per  tutti  gli  agglomerati  in  cui   la
popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della 
popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e 
climatiche lo consentano. 
Tali  trattamenti  si  prestano,  per  gli  agglomerati  di  maggiori
dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i  25000
a.e, anche a soluzioni integrate con impianti a  fanghi  attivi  o  a
biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento. 
 
4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI 
Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3,  4
circa  i  metodi  analitici  di  riferimento,  rimangono  valide   le
procedure  di  controllo,  campionamento  e  misura  definite   dalle
normative  in  essere  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate 
con apposito decreto ministeriale su proposta dell'APAT. 
 
Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in 
fognatura. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(*) I limiti per lo scarico in  rete  fognaria  sono  obbligatori  in
assenza di limiti stabiliti dall'autorita' competente o  in  mancanza
di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i  limiti
di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi 
conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a 
sostanze pericolose. 
   (1) Per i corsi d'acqua  la  variazione  massima  tra  temperature
medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e  a  valle  del
punto di immissione non deve superare i 3  °C.  Su  almeno  meta'  di
qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C  Per
i laghi la temperatura dello scarico non deve  superare  i  30  °C  e
l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve  in  nessun
caso superare i 3  °C  oltre  50  metri  di  distanza  dal  punto  di
immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore  medio  della
temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve  superare  i  35
°C, la condizione suddetta e' subordinata  all'assenso  del  soggetto
che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di  foce  di  corsi
d'acqua non significativi, la  temperatura  dello  scarico  non  deve
superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del  corpo  recipiente
non deve in nessun caso superare  i  3  °C  oltre  i  1000  metri  di
distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la 
compatibilita' ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed 
evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi. 
   (2) Per quanto  riguarda  gli  scarichi  di  acque  reflue  urbane
valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche
quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue
industriali  recapitanti  in  zone  sensibili  la  concentrazione  di
fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1e 10 
mg/L. 
   (3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in  tal  senso
le zone di foce sono equiparate alle acque marine  costiere,  purche'
almeno sulla meta' di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non 
vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di 
solfati o di cloruri. 
   (4) In sede di autorizzazione allo scarico  dell'impianto  per  il
trattamento  di  acque  reflue  urbane,   da   parte   dell'autorita'
competente andra' fissato il limite piu' opportuno in relazione  alla
situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore 
e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 
UFC/100 mL. 
   (5) saggio di tossicita'  e'  obbligatorio.  Oltre  al  saggio  su
Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicita'  acuta  su
Ceriodaphnia    dubia,     Selenastrum     capricornutum,     batteri
bioluminescenti o organismi quali Artemia  salina,  per  scarichi  di
acqua salata o altri organismi tra quelli  che  saranno  indicati  ai
sensi del punto 4 del presente allegato. In  caso  di  esecuzione  di
piu' test di  tossicita'  si  consideri  il  risultato  peggiore.  Il
risultato  positivo  della  prova   di   tossicita'   non   determina
l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina 
altresi' l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la 
ricerca delle cause di tossicita' e la loro rimozione. 
 
Tabella 3/A. Limiti di emissione per unita' di prodotto riferiti a 
specifici cicli produttivi (**) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note alla tabella 3/A 
(*)  Qualora  non  diversamente  indicato,  i  valori  indicati  sono
riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si 
consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella 
mensile. 
(**) Per i cieli produttivi che  hanno  uno  scarico  della  sostanza
pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato  nello
schema seguente, le autorita' competenti all'autorizzazione possono 
evitare il procedimento autorizzativo. In tal caso valgono solo i 
limiti di tabella 3. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   (1) Per questi cieli produttivi non vi sono limiti  di  massa  per
unita' di prodotto,devono essere rispettati, solo i limiti di 
concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola 
sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza. 
   (2) Per questi cicli produttivi non vengono indicati i  limiti  di
massa per unita' di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai 
limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di 
sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella 
tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che 
prevede: 
- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli 
scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della 
concentrazione della sostanza in esame; 
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco 
di tempo. 
La quantita' di sostanza scaricata nel corso di un  mese  si  calcola
sommando le quantita' scaricate ogni giorno nel corso del mese.  Tale
quantita' va divisa per la quantita' totale di prodotto o di materia 
prima. 
 
Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed 
industriali che recapitano sul suolo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   (1) In sede di autorizzazione allo scarico  dell'impianto  per  il
trattamento  di  acque  reflue  urbane,   da   parte   dell'autorita'
competente andra' fissato il limite piu' opportuno in relazione  alla
situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore 
e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 
UFC/100 mL. 
 
Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere  adottati  limiti
meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in 
acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in 
tabella 4 per lo scarico sul suolo 
 
 
 
 
 
    

------------------------------------------------------------
1  |Arsenico
---------------------------------------------------------------------
2  |Cadmio
---------------------------------------------------------------------
3  |Cromo totale
---------------------------------------------------------------------
4  |Cromo esavalente
---------------------------------------------------------------------
5  |Mercurio
---------------------------------------------------------------------
6  |Nichel
---------------------------------------------------------------------
7  |Piombo
---------------------------------------------------------------------
8  |Rame
---------------------------------------------------------------------
9  |Selenio
---------------------------------------------------------------------
10 |Zinco
---------------------------------------------------------------------
11 |Fenoli
---------------------------------------------------------------------
12 |Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera
   |persistenti
---------------------------------------------------------------------
13 |Solventi organici aromatici
---------------------------------------------------------------------
14 |Solventi organici azotati
---------------------------------------------------------------------
15 |Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
---------------------------------------------------------------------
16 |Pesticidi fosforiti
---------------------------------------------------------------------
17 |Composti organici dello stagno
---------------------------------------------------------------------
18 |Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e
   |"pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del
   |decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
   |modifiche
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
   (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale,
nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con  una  portata
complessiva media giornaliera  inferiore  a  50  m(elevato)3,  per  i
parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli  indicati  sotto  i
numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le regioni e le province  autonome
nell'ambito  dei  piani  di  tutela,  possono  ammettere  valori   di
concentrazione che superano di non oltre il  50%  i  valori  indicati
nella tabella 3, purche' sia dimostrato che cio' non comporti un 
peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il 
raggiunti mento gli obiettivi ambientali. 
   (2) Per quanto riguarda gli scarichi  in  fognatura,  purche'  sia
garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti  di
tabella 3, o quelli stabiliti  dalle  regioni,  l'ente  gestore  puo'
stabilire per i parametri della tabella 5,  ad  eccezione  di  quelli
indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di 
accettabilita' i cui valori di concentrazione superano quello 
indicato in tabella 3. 
 
Tabella 6 - Peso vivo medio corrispondente ad una produzione  di  340
Kg di azoto per anno, al netto delle perdite di rimozione e 
stoccaggio, da considerare ai fini dell'assimilazione alle acque 
reflue domestiche (art. 101, co. 7, lett. b)) 
 
 
 
 
 
    
=====================================================================
Categoria animale allevata             |Peso vivo medio per anno
                                       |          (t)
=====================================================================
Scrofe con suinetti fino a 30 kg       |          3,4
---------------------------------------------------------------------
Suini in accrescimento/ingrasso        |          3,0
Vacche da latte in produzione          |          2,5
---------------------------------------------------------------------
Rimonta vacche da latte                |          2,8
---------------------------------------------------------------------
Bovini all'ingrasso                    |          4,0
---------------------------------------------------------------------
Galline ovaiole                        |          1,5
---------------------------------------------------------------------
Polli da carne                         |          1,4
---------------------------------------------------------------------
Tacchini                               |          2,0
---------------------------------------------------------------------
Cunicoli                               |          2,4
---------------------------------------------------------------------
Ovicaprini                             |          3,4
---------------------------------------------------------------------
Equini                                 |          4,9
=====================================================================