(CODICE CIVILE-art. 414)
                              Art. 414. 
 
               (Persone che devono essere interdette). 
 
  Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si  trovano  in
condizioni di abituale infermita' di mente che li rende  incapaci  di
provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.