(CODICE CIVILE-art. 415)
                              Art. 415. 
 
              (Persone che possono essere inabilitate). 
 
  Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato  del  quale  non  e'
talmente  grave  da   far   luogo   all'interdizione,   puo'   essere
inabilitato. 
 
  Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per
abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono se'
o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. 
 
  Possono infine essere inabilitati il sordomuto  e  il  cieco  dalla
nascita o dalla prima infanzia, se non hanno  ricevuto  un'educazione
sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414  quando  risulta  che
essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.