(CODICE CIVILE-art. 416)
                              Art. 416. 
 
  (Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore eta'). 
 
  Il minore non  emancipato  puo'  essere  interdetto  o  inabilitato
nell'ultimo  anno   della   sua   minore   eta'.   L'interdizione   o
l'inabilitazione ha effetto dal giorno in  cui  il  minore  raggiunge
l'eta' maggiore.