(CODICE CIVILE-art. 417)
                              Art. 417. 
 
            (Istanza d'interdizione o d'inabilitazione). 
 
  L'interdizione  e  l'inabilitazione  possono  essere  promosse  dal
coniuge, dai parenti entro il quarto grado,  dagli  affini  entro  il
secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. 
 
  Se  l'interdicendo  o  l'inabilitando  si  trova  sotto  la  patria
potesta' o  ha  per  curatore  uno  dei  genitori,  l'interdizione  o
l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore
medesimo o del pubblico ministero.