Art. 417.
(Istanza d'interdizione o d'inabilitazione).
L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dal
coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il
secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria
potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o
l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore
medesimo o del pubblico ministero.