(CODICE CIVILE-art. 418)
                              Art. 418. 
 
                (Poteri dell'autorita' giudiziaria). 
 
  Promosso il giudizio d'interdizione, puo' essere  dichiarata  anche
d'ufficio l'inabilitazione per infermita' di mente. 
 
  Se nel corso del giudizio d'inabilitazione  si  rivela  l'esistenza
delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico  ministero
fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale
provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.