(CODICE CIVILE-art. 421)
                              Art. 421. 
 
 (Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione). 
 
  L'interdizione e l'inabilitazione  producono  i  loro  effetti  dal
giorno della pubblicazione della sentenza,  salvo  il  caso  previsto
dall'art. 416.