(CODICE CIVILE-art. 422)
                              Art. 422. 
 
         (Cessazione del tutore e del curatore provvisorio). 
 
  Nella   sentenza   che   rigetta   l'istanza    d'interdizione    o
d'inabilitazione,  puo'  disporsi  che  il  tutore  o   il   curatore
provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata
in giudicato.