(CODICE CIVILE-art. 423)
                              Art. 423. 
 
                           (Pubblicita'). 
 
  Il decreto di nomina del tutore o del  curatore  provvisorio  e  la
sentenza   d'interdizione   o    d'inabilitazione    devono    essere
immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro
e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile  per
le annotazioni in margine all'atto di nascita.