Art. 424. (Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato). Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di eta' che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di eta' o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.