(CODICE CIVILE-art. 424)
                              Art. 424. 
 
        (Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato). 
 
  Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei
minori emancipati si  applicano  rispettivamente  alla  tutela  degli
interdetti e alla curatela degli inabilitati. 
 
  Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei  casi
di nomina del tutore provvisorio  dell'interdicendo  e  del  curatore
provvisorio   dell'inabilitando   a   norma   dell'art.   419.    Per
l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. 
 
  Nella  scelta   del   tutore   dell'interdetto   e   del   curatore
dell'inabilitato  il  giudice  tutelare  deve  preferire  il  coniuge
maggiore di eta' che non sia separato legalmente, il padre, la madre,
un figlio maggiore di eta' o la persona eventualmente  designata  dal
genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata.