(CODICE CIVILE-art. 425)
                              Art. 425. 
 
   (Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato). 
 
  L'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa  commerciale
soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare.
L'autorizzazione puo' essere subordinata alla nomina di un institore.