(CODICE CIVILE-art. 427)
                              Art. 427. 
 
         (Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato). 
 
  Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di  interdizione
possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei
suoi eredi o  aventi  causa.  Sono  del  pari  annullabili  gli  atti
compiuti dall'interdetto  dopo  la  nomina  del  tutore  provvisorio,
qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione. 
 
  Possono essere annullati su istanza  dell'inabilitato  o  dei  suoi
eredi o aventi causa gli atti eccedenti  l'ordinaria  amministrazione
fatti   dall'inabilitato,   senza   l'osservanza   delle   prescritte
formalita', dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la  nomina  del
curatore   provvisorio,   qualora    alla    nomina    sia    seguita
l'inabilitazione. 
 
  Per  gli  atti  compiuti  dall'interdetto  prima   della   sentenza
d'interdizione  o  prima  della  nomina  del  tutore  provvisorio  si
applicano le disposizioni dell'articolo seguente.