(CODICE CIVILE-art. 428)
                              Art. 428. 
 
    (Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere). 
 
  Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si  provi
essere  stata  per  qualsiasi  causa,  anche  transitoria,   incapace
d'intendere o di volere  al  momento  in  cui  gli  atti  sono  stati
compiuti, possono essere annullati su istanza della persona  medesima
o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un  grave  pregiudizio
all'autore. 
 
  L'annullamento dei contratti non puo'  essere  pronunziato  se  non
quando, per il pregiudizio che sia derivato  o  possa  derivare  alla
persona incapace d'intendere o  di  volere  o  per  la  qualita'  del
contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. 
 
  L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in  cui
l'atto o il contratto e' stato compiuto. 
 
  Resta salva ogni diversa disposizione di legge.