(CODICE CIVILE-art. 429)
                              Art. 429. 
 
          (Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione). 
 
  Quando cessa  la  causa  dell'interdizione  o  dell'inabilitazione,
queste possono essere revocate su istanza del  coniuge,  dei  parenti
entro il quarto grado o degli affini  entro  il  secondo  grado,  del
tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato  o  su  istanza
del pubblico ministero. 
 
  Il giudice tutelare deve  vigilare  per  riconoscere  se  la  causa
dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che  sia
venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.