(CODICE CIVILE-art. 431)
                              Art. 431. 
 
        (Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca). 
 
  La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce  i
suoi effetti appena passata in giudicato. 
 
  Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza  di
revoca non possono essere  impugnati  se  non  quando  la  revoca  e'
esclusa con sentenza passata in giudicato.