Art. 431. (Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca). La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca e' esclusa con sentenza passata in giudicato.