(CODICE CIVILE-art. 432)
                              Art. 432. 
 
     (Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione). 
 
  L'autorita' giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza  di
revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia  riacquistato
la  piena  capacita',  puo'  revocare  l'interdizione  e   dichiarare
inabilitato l'infermo medesimo. 
 
  Si applica anche  in  questo  caso  il  primo  comma  dell'articolo
precedente. 
 
  Gli  atti  non  eccedenti  l'ordinaria  amministrazione,   compiuti
dall'inabilitato dopo la  pubblicazione  della  sentenza  che  revoca
l'interdizione, possono essere impugnati solo  quando  la  revoca  e'
esclusa con sentenza passata in giudicato.