(Convenzione - art. 300)
                            Articolo 3OO 
                    Buona fede e abuso di diritto 
   Gli Stati contraenti devono adempiere in buona fede  gli  obblighi
assunti a termini della presente Convenzione ed esercitare i diritti,
le competenze e le liberta' riconosciuti dalla  presente  Convenzione
in un modo tale che non costituisca un abuso di diritto.