(Convenzione - art. 301)
                            Articolo 301 
                        Usi pacifici dei mari 
   Nell'esercizio  dei  loro  diritti  e  nell'adempimento  dei  loro
obblighi in forza della presente Convenzione, gli Stati contraenti si
astengono dal ricorso alla minaccia od  all'uso  della  forza  contro
l'integrita' territoriale  o  l'indipendenza  politica  di  qualsiasi
Stato, od in qualsiasi altro modo incompatibile con  i  principi  del
diritto internazionale enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite.